A seguito dell’introduzione della TARI (tassa rifiuti) che ha notevolmente influito in negativo sui bilanci delle attività commerciali e PMI in genere della nostra provincia, ci preme portare all’attenzione soprattutto dei sindaci la Risoluzione del Ministero delle Finanze del 9/12/2014 (n. 2/DF, prot. N. 47505).
La predetta nota ministeriale, partendo dal fatto che le disposizioni in materia di TARI prevedono che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”, consente di considerare “intassabili” quelle aree, sulle quali si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
Assoggettando tali aree produttive a TARI, infatti, si darebbe origine ad una ingiustificata doppia imposizione, dovendo i rifiuti speciali essere smaltiti mediante privati e a spese dell’impresa. La Risoluzione afferma che su tale fattispecie il Comune non ha margini di discrezionalità.
Rientrano in tale casistica le macellerie, le pescherie, le rosticcerie, i distributori di carburanti, i lavaggisti, i gommisti, ecc. che producono rifiuti speciali o sottoprodotti e residui non rifiuto. Per tali attività che producono rifiuti speciali, andrebbe riportata, rispetto alla superficie complessiva, solo quella della vendita vera e propria, con esclusione del locale di sezionamento, frazionamento dei tagli o lavorazione, disossamento, preparazioni. Nel caso dei distributori di carburanti, rispetto al totale del piazzale, non andrebbero indicate le aree del sotto pensilina, generalmente riconosciute come aree di produzione di rifiuti speciali e neanche le aree scoperte che danno luogo, in via continuativa e prevalente, alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, come, ad esempio, le aree riservate al cambio dell’olio o quelle relative ad eventuali officine annesse o produttive di altri rifiuti speciali.
Per le attività già in essere, i titolari potrebbero presentare una dichiarazione di variazione delle superfici assoggettabili a TARI, escludendo le superfici produttive di rifiuti speciali, sempre in linea con le determinazioni del Comune in materia di assimilabilità agli urbani.
Per evitare, dunque, possibili contestazioni e contenziosi con le amministrazioni comunali, la Confesercenti nazionale ha rivolto un ulteriore quesito al MEF, per comprendere quali siano le modalità attraverso le quali il principio di non assoggettabilità alla TARI delle superfici produttive di rifiuti speciali possa essere applicato.
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