Risposta del Ministero dello sviluppo economico alla FAIB:
le Camere di commercio non potranno mettere a ruolo quelli che apparentemente risultano quali mancati versamenti del diritto camerale 2009 in relazione alla “depurazione” del fatturato dalle accise.
Come è noto, l’art. 44 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha stabilito, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009 dovuto per l’iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio, che, fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell’ambito dell’ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell’art. 18 della legge n. 580/93, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti iscritte nella sezione ordinaria del menzionato registro, il fatturato di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al Dm n. 359/01, deve essere inteso al netto delle accise.
Considerato che dal Ministero dello Sviluppo economico non sono mai giunte istruzioni inerenti le modalità di calcolo del fatturato “al netto delle accise”, alcuni gestori di impianti di distribuzione dei carburanti hanno proceduto autonomamente, “depurando” i redditi prodotti nel 2008 dalle accise, aprendo dei contenziosi con le camere di commercio di riferimento..
La FAIB, con lettera del 16 giugno scorso, ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico di esprimere una posizione chiara e netta sulla vicenda, comunicando al sistema camerale che non è possibile procedere nei confronti di chi ha esercitato un diritto riconosciuto dalla legge senza almeno aver aperto un previo procedimento che consenta all’interessato di esprimere le proprie ragioni.
Il Ministero, riconoscendo le ragioni dei soggetti interessati, come espresse dall’Associazione, con nota del Responsabile della Direzione per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 15 luglio 2011, ha fornito alle Camere di commercio gli opportuni chiarimenti, al fine di evitare che la messa a ruolo automatica del diritto annuale senza gli opportuni approfondimenti comporti sia evitabili contestazioni da parte degli utenti.
Di conseguenza, qualora tra le attività svolte dalle imprese iscritte alla sezione ordinaria del registro delle imprese risulti anche quella di distribuzione di carburanti, le Camere di commercio non disporranno – sulla base dell’incrocio automatico tra i versamenti effettuati ed i dati di calcolo basato sul fatturato risultante dall’Agenzia per le entrate – la messa a ruolo delle somme apparentemente dovute e non versate, prima di aver provveduto alle opportune verifiche, al fine di evitare contestazioni da parte degli utenti, con la possibilità che successivamente debbano essere concessi “discarichi” da parte delle Camere sulle cartelle contestate.
Le Camere di commercio dovranno invece valutare l’opportunità di richiedere ai soggetti potenzialmente destinatari della norma in oggetto (che la lettera ministeriale definisce “agevolazione”, mentre – a nostro avviso – è il mero riconoscimento di un diritto) apposita comunicazione in merito all’importo delle accise detratte dall’importo del fatturato dichiarato ai fini IRAP, desunto dai documenti ufficiali a disposizione degli stessi soggetti
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