Confesercenti intende contribuire a fare chiarezza sulla normativa che dal 1° gennaio 2018 rende commercializzabili negli esercizi di vendita di qualsiasi tipologia:
- borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
- borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
- borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;
- borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati
L’attuale normativa dispone che le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili “non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”, così come le borse ultraleggere; il prezzo è stabilito liberamente dall’esercente.
A proposito dell’utilizzo di borse portate dall’esterno per asporto di prodotti sfusi, il Ministero dell’Ambiente si è così espresso: “Un ulteriore chiarimento è relativo, anche al fine del coordinamento con le regole di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti, alla possibilità, da parte del consumatore che non intende pagare la borsa ultraleggera, di utilizzare, al posto della stessa, imballaggi portati dall’esterno del negozio. Ancorché qualunque pratica volta a ridurre l’utilizzo di nuove borse di plastica risulti indubbiamente virtuosa sotto il profilo degli impatti ambientali, si ritiene che sul punto la competenza a valutarne la legittimità e la conformità alle normative igienico-alimentari spetti al Ministero della Salute. Per quanto concerne gli imballi in plastica ultraleggera utilizzati per il preincarto e quindi per il confezionamento dei prodotti in punto vendita a cura dell’operatore commerciale, sia la normativa comunitaria che la norma nazionale di recepimento non prevedono differenziazioni basate sul tipo di alimento sfuso (ad es. ortofrutta da un lato e carni, latticini, pesce ecc. dall’altro) o su chi provveda a confezionarlo (il consumatore o il personale del punto vendita); non si ravvisano, quindi, disposizioni derogatorie che possano giustificare l’applicazione di esenzioni per le borse utilizzate nei banchi del fresco o altre lavorazioni effettuate nei punti vendita (panetteria, carni, ecc. …). Pertanto, il divieto di distribuzione a titolo gratuito risulta applicabile a tutte le tipologie di borse di plastica in materiale ultraleggero che non siano utilizzate per il confezionamento direttamente dal produttore della merce.
Ciò detto, sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.”. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i produttori di borse di plastica ultraleggere dovranno fornire borse idonee a garantire il rispetto dei requisiti stabiliti da entrambe le discipline”.
“Nel ricordare che la nuova disciplina ha concesso un periodo transitorio sino al 1° gennaio 2018 al fine di consentire ai produttori e distributori di borse di plastica ultraleggere di conformarsi gradualmente alle nuove disposizioni, si osserva che la richiesta formulata di poter smaltire le scorte non trova fondamento.
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