Anche per le imprese individuali scatta l’obbligo di munirsi della PEC a partire dal prossimo 1 Luglio; inoltre, tutte le imprese con dipendenti (fino a dieci) chiamate a fare i conti con il Decreto Legislativo n. 81/08, dal prossimo 1 giugno (il Ministero ha corretto una precedente sua interpretazione) devono sostituire l’Autocertificazione con il Documento di Valutazione dei rischi. Infatti a quella data termina di avere valore, per le imprese fino a dieci dipendenti, l’autocertificazione redatta con il responsabile dei dipendenti che dovrà essere sostituita con il DVR.
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012 tutte le imprese individuali non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l’Ufficio del Registro delle imprese, il proprio indirizzo PEC, relativo esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso (senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi) entro il 30 giugno 2013.
Inoltre, ogni impresa anche con un solo dipendente, dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le modalità stabilite dalla legge. Dalla suddetta data non è più possibile l’autocertificazione.
Il comma 388 della Legge n. 228/2012 del 29/12/1012, nota come “Legge di stabilità 2013” , proroga al 31 maggio 2013 la possibilità concessa ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, sostituendo di fatto la precedente scadenza del 31 Dicembre 2012 indicata sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2012 dal D.L. n. 57 del 12 maggio 2012, contenente le “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”.
Dunque a partire dal 1° giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs 81/2008, che ha rivisto la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ha confermato la possibilità di “autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi” per le imprese con meno di 10 lavoratori (art. 29, comma 5 D.Lgs 81/2008). Ma a partire dal 1° Luglio 2013 tale deroga decadrà.
E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza (RSPP) e con il Medico Competente e dovrà essere custodito in azienda ed esibito in caso di ispezione dell’organo di controllo.
La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro che non può delegare (art. 17, comma 1, lettera a).
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere elaborato secondo i criteri stabiliti dagli articoli 28 e 29 del Testo Unico e deve contenere la descrizione dettagliata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e i criteri con cui vengono valutati.
In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR, sono previste pesanti ammende pecuniarie.
Ricordiamo a coloro che avessero redatto un’autocertificazione di tener conto di questa scadenza temporale (30 Giugno 2013) ed attivarsi per tempo al fine di completare il processo di valutazione dei rischi, così come richiesto dalla normativa vigente, per non trovarsi impreparati alla scadenza termini.
Gli uffici delle Confesercenti sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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