In relazione al tema dell’indicazione della presenza degli allergeni negli alimenti somministrati nei pubblici esercizi, veniamo a conoscenza che il 16 febbraio u.s. il Ministero della Salute ha reso pubblica, sul sito istituzionale, una nota (prot. n. 3674, del 6.2.2015) della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti diretta al Ministero dello Sviluppo Economico ed agli Assessorati alla sanità delle Regioni, con preghiera di assicurarne la diffusione a tutti gli operatori del settore interessati. Come è noto, per gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, è obbligatoria, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento CE n. 1169/2011, esclusivamente l’indicazione di quanto richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c), del medesimo Regolamento, ovverosia dei cosiddetti “allergeni”. Non è invece obbligatoria la fornitura delle altre indicazioni richieste agli articoli 9 e 10 per i prodotti preimballati, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi Ad avviso del Ministero, chi fornisca cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura come un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, ma anche attraverso un servizio catering o per mezzo di un veicolo o un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore le informazioni richieste, che possono essere riportate sul menu, su appositi registri o cartelli o su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, sì da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente. L’obbligo dell’indicazione degli allergeni potrà considerarsi assolto con l’indicazione da parte dell’operatore del settore alimentare (OSA), per iscritto e in maniera chiara e ben visibile, su menu, registro o cartello, di una dicitura del tipo: 1 – “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”; 2 – “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”. Sarà comunque necessario, in ciascuna delle ipotesi menzionate, che le informazioni dovute risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’Autorità competente che per il consumatore finale, “di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto”. Quanto alla composizione del menzionato documento, la nota ministeriale spiega che la scelta circa le modalità da utilizzare per rendere edotto il consumatore circa la presenza di allergeni nelle singole preparazioni è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che potrà scegliere la soluzione più idonea a seconda dell’organizzazione e dimensione aziendale. Ad esempio, l’operatore potrà:
- stilare una lista degli ingredienti evidenziando la presenza di allergeni (ricordiamo però che per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, qualora venduti allo stato di “non preimballati”, non vi è obbligo di indicazione degli ingredienti per singolo prodotto, ma solo nell’ambito del cosiddetto “cartello unico”, redatto per prodotti omogenei);
- predisporre una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dall’allegato II del Regolamento n. 1169 e che, contestualmente, individui le preparazioni che li contengano;
- prevedere modalità alternative che comunque garantiscano al consumatore l’informazione corretta.
Ricordiamo che, allo stato attuale, non è comunque prevista una specifica sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo di indicazione degli allergeni per i piatti somministrati e che pertanto, anche in caso di mancato rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute, le Autorità competenti non potrebbero elevare alcuna sanzione.
Comments are closed.