I titolari di attività commerciali (bar, ristoranti, alimentari, supermercati, ecc.) che somministrano e vendono prodotti alcoolici, devono possedere apposita licenza fiscale rilasciata dall’UTF.
Ricordiamo che Con circolare 18 marzo 1996, n. 73/D, il Ministero delle Finanze ha precisato che esiste l’obbligatorietà della denuncia all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, dell’esercizio di vendita di prodotti alcolici, finalizzata al rilascio di apposita licenza fiscale.
La norma, che prevedeva, altresì, il pagamento di un diritto annuale per euro 33, 57 – art. 63, comma 2, lett. e), poi soppresso per effetto dell’art. 21, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – è effettivamente tuttora vigente: la violazione dell’obbligo comporta, fra l’altro, dal 1° aprile 2010, l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 3.000 a 30.000 euro (originariamente la sanzione andava da 258,22 a 1.549,37 euro).
L’art. 20 del D.M. 27 marzo 2001, n. 153, stabilisce che chiunque intende esercire un impianto di trasformazione, di condizionamento o di deposito di alcole etilico e bevande alcoliche assoggettati ad accisa, compresi gli esercizi di vendita e somministrazione di alcole etilico e di bevande alcoliche, di cui all’articolo 29, comma 2, del testo unico, almeno 60 giorni prima di iniziare l’attività deve presentare all’UTF competente per territorio apposita denuncia, contenente la denominazione della ditta, la sua sede, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità del rappresentante legale e dell’eventuale rappresentante negoziale, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l’esercizio o l’istituendo deposito, nonché la capacità di stoccaggio del medesimo.
Pertanto le attività commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sprovviste di tale licenza dovranno provvedere a farne richiesta; i ns. uffici sono a disposizione per qualsivoglia informazione.
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